Officina Capriotti & Vannicola S.n.c.


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Bollo Auto

Il bollo è una tassa di proprietà (la tassa automobilistica) e non più una tassa di circolazione. La ricevuta di pagamento, pertanto, non deve essere tenuta a bordo dell’auto ma custodita a casa insieme agli altri documenti del veicolo. Inoltre, non si deve più corrispondere il canone autoradio.

Dal 1999 la competenza in materia di tasse automobilistiche è stata trasferita dal ministero delle Finanze alle Regioni a statuto ordinario e alle Province autonome di Bolzano e Trento (che hanno facoltà di aumentare le tariffe base fino al 10% all’anno e di stabilire esenzioni o agevolazioni particolari per tipologie di veicoli o di alimentazioni). I pagamenti, quindi, devono essere effettuati a favore della regione o provincia autonoma di residenza dell’intestatario dell’auto.



Le regole in vigore dal 2007

Dal 1° gennaio 2007 (cioè tutti i pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007) il bollo viene calcolato non più in base alla sola potenza, come è stato fino al 2006, ma anche in base alla classe di emissioni (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4), con la novità del superbollo per le auto di potenza superiore a 100 kW (ma solo per i kW eccedenti la soglia di 100).

Il nuovo meccanismo di calcolo della tassa prevede un incremento progressivo (vedere tabella qui sotto) in base alla classe di emissioni inquinanti della vettura (cioè dell’anzianità della macchina).

Basilicata, provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, provincia autonoma di Trento, Umbria, Valle d'Aosta

Molise

Marche

Abruzzo, Calabria, Campania, Liguria, Toscana, Veneto

classe ambientale

kW

euro

Euro 5
Euro 4

fino a 100

2,58

2,76

2,79

2,84

da 101

3,87

4,14

4,18

4,26

Euro 3

fino a 100

2,70

2,89

2,92

2,97

da 101

4,05

4,33

4,37

4,46

Euro 2

fino a 100

2,80

3,00

3,02

3,08

da 101

4,20

4,49

4,54

4,62

Euro 1

fino a 100

2,90

3,10

3,13

3,19

da 101

4,35

4,65

4,70

4,79

Euro 0

fino a 100

3,00

3,21

3,24

3,30

da 101

4,50

4,82

4,86

4,95

Per verificare a quale classe di emissioni appartiene la propria vettura occorre leggere la riga V.9, a pagina 2 della carta di circolazione (nel caso di "libretti" di nuovo modello denominati MC820F e in uso dal novembre del 1999), oppure le annotazioni riportate a pagina 2 del vecchio modello di carta di circolazione (denominato MC804MEC). Nel caso di vetture Euro 1 o 2 è possibile che sulla carta di circolazione non vi sia alcuna indicazione (presente comunque nel cosiddetto "verdone", usato dal 1996 al 1999).

Il ministero dei Trasporti, però, sa esattamente a quale classe appartiene l'auto e quindi l'esattore della tassa automobilistica è in grado di calcolare il corretto importo, che ciascuno può anche farsi calcolare sul sito dell’Agenzia delle entrate (
www.agenziaentrate.it). I proprietari che lo volessero possono chiedere l’aggiornamento del libretto con l'inserimento del numero della direttiva. Clicca qui per scaricare la tabella completa di corrispondenza fra le direttive comunitarie antinquinamento riportate sulla carta di circolazione e la classificazione Euro (file pdf).


Auto elettriche

I veicoli a trazione elettrica sono esenti dalla tassa automobilistica per i primi cinque anni a partire dalla prima immatricolazione. A partire dal sesto anno viene applicata una riduzione del 75%, anche se alcune regioni (Lombardia e Piemonte) prevedono l’esenzione totale permanente, anche dopo il 5° anno, quindi.


Auto a gas metano o GPL

In generale, rispetto alla tariffa base le autovetture alimentate esclusivamente a gas (GPL o metano) godono di una riduzione del 75%. In tre zone del paese vi sono agevolazioni maggiori:
* Provincia autonoma di Bolzano: esenzione dalla tassa automobilistica per i primi tre periodi d´imposta per tutti i veicoli immatricolati a gas a partire dal 6 agosto 2003
* Piemonte: esenzione totale per tutti gli autoveicoli omologati a gas
* Lombardia: esenzione totale per tutti i veicoli con alimentazione esclusiva a gas
Le auto a doppia alimentazione benzina-gas, invece, godono di agevolazioni solo nella provincia di Bolzano: esenzione dalla tassa automobilistica per i primi tre periodo d´imposta per tutti i veicoli trasformati a gas a partire dal 6 agosto 2003.


Auto con almeno 30 anni

Sono automaticamente esenti dalla tassa automobilistica tutti i veicoli (autovetture, motoveicoli, ecc.) costruiti da almeno trent’anni. Se però questi veicoli vengono messi in circolazione, è necessario pagare una tassa fissa di circolazione (indipendente, cioè, dalla potenza del motore), pari, per le autovetture, a:
* 27,88 euro nelle Marche
* 28,40 euro in Veneto, Calabria, Campania, Abruzzo, Liguria e Toscana
* 27,63 euro nel Molise
* 30,00 euro in Piemonte, Puglia e Lombardia
* 25,82 euro in tutte le altre regioni
La tassa si può pagare senza sanzioni in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.


Auto con almeno 20 anni

La stessa esenzione spetta ai veicoli che abbiano compiuto vent’anni ma solo a patto che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico, cioè siano inclusi negli elenchi stilati dall’ASI (Automotoclub storico italiano) per gli autoveicoli e dalla FMI (Federazione motociclistica italiana) per i motoveicoli.

Se però questi veicoli vengono messi in circolazione, è necessario pagare una tassa fissa di circolazione (indipendente, cioè, dalla potenza del motore), pari, per le autovetture, a:
* 27,88 euro nelle Marche
* 28,40 euro in Veneto, Calabria, Campania, Abruzzo e Liguria
* 27,63 euro nel Molise
* 30,00 euro in Piemonte, Puglia e Lombardia
* 60,00 euro in Toscana
* 25,82 euro nelle altre regioni.

Attenzione: tutti i veicoli costruiti da almeno 20 anni appartenenti a soggetti residenti in Lombardia e nella provincia autonoma di Bolzano hanno diritto all’esenzione a prescindere dall’interesse storico e collezionistico della vettura, a prescindere, quindi, dalla loro presenza negli elenchi ASI.


Disabili

Dal 1998 i disabili godono dell’esenzione dalla tassa automobilistica sui veicoli utilizzati per garantire la loro mobilità. I veicoli devono essere intestati ai portatori di handicap o a persone che li hanno a carico da un punto di vista fiscale (ciò accade se il disabile ha un reddito annuo lordo non superiore a 2.840,51 euro). L’esenzione, inoltre, è concessa a patto che i veicoli abbiano cilindrata non superiore a 2.000 cm3 se alimentati a benzina e a 2.800 cm3 se alimentati a gasolio. Infine, se il disabile possiede più veicoli adattati, l’esenzione spetta per un solo veicolo a scelta del disabile stesso.


Auto acquistate con il bonus di rottamazione

La Finanziaria 2007 prevede l’esenzione dal pagamento del bollo per chi, entro il 31 dicembre 2007, acquisterà (fa fede la data di firma del contratto da parte del venditore e dell’acquirente) una vettura nuova Euro 4 o Euro 5 avente emissioni di anidride carbonica (CO2) fino a 140 g/km. A patto che venga rottamata una vecchia vettura Euro 0 o Euro 1 e che la nuova vettura venga immatricolata entro il 31 marzo 2008.

L’esenzione è di tre annualità se si compra una vettura di cilindrata inferiore a 1300 cm3, oppure se la macchina, indipendentemente dalla cilindrata, viene acquistata da persone appartenenti a famiglie di almeno sei persone che non siano proprietarie di un’altra autovettura (ma non importa se in famiglia c’è un motociclo). L’esenzione è invece di due annualità se la macchina ha cilindrata pari o superiore a 1300 cm3. Per godere dell’esenzione non occorre alcuna formalità, se ne ha diritto se si rientra nelle condizioni di legge ed è sufficiente, quindi, non pagare la tassa.


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